Prima di calcolare il quorum di un referendum, la raccomandazione è identificare il tipo di consultazione e la sua base giuridica. Applicare automaticamente la formula del ‘50% più uno’ può produrre una risposta sbagliata. Per il referendum abrogativo nazionale, l’articolo 75 della Costituzione richiede sia la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto sia la maggioranza dei voti validamente espressi. Il referendum costituzionale segue una regola diversa, mentre le consultazioni regionali e locali dipendono anche dalle rispettive fonti territoriali.

Che cos’è il quorum di un referendum

Il quorum è una soglia prevista dall’ordinamento perché una votazione possa produrre un determinato effetto. Nel linguaggio corrente, ‘raggiungere il quorum’ significa quasi sempre superare una soglia minima di partecipazione. Non tutti i referendum italiani, però, prevedono questa condizione.

Per evitare equivoci bisogna distinguere quattro quantità. Gli aventi diritto sono le persone che possono votare in quella consultazione. I votanti sono gli aventi diritto che hanno partecipato. I voti validi sono quelli nei quali è stata espressa correttamente una scelta, normalmente Sì oppure No. La maggioranza è infine il totale di voti validi necessario perché una risposta prevalga.

Il quorum di partecipazione riguarda il rapporto tra votanti e aventi diritto. La maggioranza riguarda invece il rapporto tra Sì e No validi. Sono due verifiche separate. Nel referendum abrogativo nazionale devono essere superate entrambe. Nel referendum costituzionale previsto dall’articolo 138 conta soltanto la seconda: la partecipazione, alta o bassa, non invalida il risultato.

Riferimenti rapidi. Nel testo costituzionale, Art 75, comma 1, Cost. regola la richiesta; Art 75, comma 2, Cost. elenca le materie escluse; Art 75, comma 3, Cost. individua gli elettori; Art 75, comma 4, Cost. fissa partecipazione e maggioranza. Per le leggi costituzionali, Art 138, comma 1, Cost. disciplina le votazioni parlamentari; Art 138, comma 2, Cost. la richiesta; Art 138, comma 3, Cost. la soglia dei due terzi. Art 123 Cost. rinvia agli statuti regionali.

Come si calcola il quorum del referendum abrogativo

Il referendum abrogativo nazionale serve a decidere sull’eliminazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge. Può essere richiesto da 500.000 elettori oppure da cinque Consigli regionali. La Costituzione esclude da questo strumento alcune materie. Lo strumento non può riguardare leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto o autorizzazioni alla ratifica dei trattati internazionali.

Perché la proposta di abrogazione sia approvata occorrono due condizioni: deve partecipare la maggioranza degli aventi diritto e i Sì devono essere la maggioranza dei voti validamente espressi. Il superamento della soglia di affluenza, da solo, non determina quindi l’esito.

La formula del quorum abrogativo

Indicando con E il totale degli aventi diritto, la soglia minima di partecipazione è la parte intera di E diviso due, più uno. In altre parole, serve il primo numero intero superiore alla metà degli aventi diritto. L’espressione comune ‘50% più uno’ descrive la stessa regola, ma la formula evita ambiguità quando il totale degli elettori è dispari.

Una volta verificata la partecipazione, si calcola la maggioranza sui soli voti validi. Il loro totale corrisponde alla somma dei Sì e dei No. La proposta è approvata se i Sì sono più dei No. In caso di parità non esiste una maggioranza favorevole e la proposta non è approvata.

Esempio: con 1.000.000 di elettori, 520.000 votanti e 510.000 voti validi, il quorum è raggiunto; con 260.000 Sì e 250.000 No, l’abrogazione è approvata.

Schede bianche, schede nulle e astensione

Una scheda bianca o nulla contribuisce al totale dei votanti e quindi alla partecipazione. Non entra però nel totale dei voti validi usato per confrontare Sì e No. L’astensione ha un effetto diverso: chi non partecipa non aumenta né il totale dei votanti né quello dei voti validi.

Questo spiega perché non basta conoscere la percentuale dei Sì riportata nei risultati. Prima bisogna controllare se il quorum di partecipazione è stato raggiunto; soltanto dopo si valuta quale risposta ha ottenuto la maggioranza dei voti validi. Se il quorum non è raggiunto, la proposta abrogativa non viene approvata, anche quando i Sì rappresentano una percentuale molto elevata dei voti validi espressi.

Referendum costituzionale e riforma: quando il quorum non serve

Il referendum sulle leggi di revisione costituzionale e sulle altre leggi costituzionali è disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione. Viene spesso chiamato referendum costituzionale confermativo. A differenza del referendum abrogativo, non prevede una soglia minima di affluenza. La validità del risultato non dipende dalla percentuale degli aventi diritto che partecipa.

Quando può essere richiesto

Nel procedimento dell’articolo 138, il Parlamento esamina le leggi di revisione e le altre leggi costituzionali in due votazioni. Camera dei deputati e Senato deliberano; se ciascuna Camera raggiunge i due terzi dei componenti, la consultazione non ha luogo. Se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti ma non i due terzi, entro tre mesi dalla pubblicazione la richiesta può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da 500.000 cittadini elettori oppure da cinque Consigli regionali.

Come si determina il risultato

La legge costituzionale è approvata se i Sì superano i No tra i voti validi. Le schede bianche e nulle sono escluse da questo confronto e l’affluenza non costituisce una condizione di validità.

La validità non ha la stessa base in ogni consultazione. L’art. 75 della Costituzione lega la validità del referendum abrogativo alla partecipazione della maggioranza degli elettori; l’art. 138 della Costituzione non stabilisce invece un quorum per la validità del referendum costituzionale. Nel primo caso il voto decide sull’abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge; nel secondo riguarda una legge di revisione della Costituzione o un’altra legge costituzionale.

Anche il procedimento cambia. Per la revisione costituzionale, Camera dei deputati e Senato svolgono due deliberazioni ciascuno. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la richiesta di referendum può provenire da un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali, quando ricorrono le condizioni previste dalla Costituzione. Per il referendum abrogativo, la legge n. 352 del 1970 disciplina raccolta delle firme, controllo della Corte di cassazione, giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e modalità della votazione.

Da una parte, la validità della consultazione stabilisce se il voto produce effetti; dall’altra parte, la maggioranza indica quale opzione prevale. La verifica della validità viene prima del confronto fra Sì e No. Nei risultati ufficiali si leggono poi elettori, votanti, schede non valide e voti.

Referendum abrogativo e costituzionale a confronto

RegolaApplicazione
Abrogativo: partecipazioneDeve votare la maggioranza degli aventi diritto
Abrogativo: decisioneI Sì devono superare i No tra i voti validi
Costituzionale: partecipazioneNon è previsto alcun quorum
Costituzionale: decisioneI Sì devono superare i No tra i voti validi
Significato del SìNell’abrogativo elimina le norme indicate; nel costituzionale approva la legge sottoposta al voto

Cambia anche l’effetto del voto: nel referendum abrogativo il Sì cancella le disposizioni indicate; in quello costituzionale approva il testo della riforma. Per capire il risultato bisogna leggere il quesito ufficiale.

Referendum regionali e locali: la regola cambia

Per i referendum regionali o comunali non bisogna trasferire automaticamente le regole dell’articolo 75. La validità non segue un unico quorum nelle consultazioni di ogni Regione.

L’articolo 123 della Costituzione affida allo statuto di ciascuna Regione la disciplina dell’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali. Ulteriori regole possono trovarsi nella legge della Regione che attua lo statuto.

A livello comunale bisogna esaminare lo statuto dell’ente e il relativo regolamento. A seconda della disciplina applicabile, il referendum può essere consultivo, propositivo o abrogativo; può prevedere una soglia di partecipazione diversa da quella nazionale oppure non prevederla affatto. Anche gli effetti del risultato possono variare.

Prima del calcolo verifica la fonte applicabile, il totale usato come base e gli effetti del risultato. Distingui inoltre referendum su leggi o atti regionali, referendum statutari e consultazioni territoriali: la parola ‘referendum’ non basta a individuare la formula.

Esempio recente. Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 riguardò il testo di una legge di revisione della Costituzione approvata dal Parlamento: Camera dei deputati e Senato votarono a maggioranza assoluta, ma sotto i due terzi dei componenti. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, un quinto dei membri di una Camera aveva presentato la richiesta. La riforma della giustizia e della magistratura separava le carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e sostituiva il Consiglio superiore della magistratura (CSM) con due CSM. Il sistema dei Consigli e dei CSM affidava a componenti in parte sorteggiati l’autogoverno della magistratura e l’assetto della giustizia; ciascun CSM avrebbe incluso magistrati e, secondo la funzione, il primo presidente o il procuratore generale della Cassazione. Dopo la votazione delle Camere, il Parlamento aveva concluso la sua parte. La votazione popolare riguardava la magistratura, i magistrati e i componenti dei Consigli. Ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, la validità della votazione dipendeva dalla maggioranza prevista dalla legge, non dall’affluenza. Al voto partecipò il 58,93% dei cittadini. L’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione ha accertato che il risultato non era favorevole, quindi la riforma non è entrata in vigore. Il caso mostra ai cittadini che validità, Costituzione, procedimento, revisione e leggi vanno distinti.

Come leggere correttamente i risultati

  1. Identificare il tipo di referendum. Il titolo dell’atto di indizione o il testo del quesito deve indicare la base normativa.
  2. Annotare gli aventi diritto. Il dato da usare è quello ufficiale della specifica consultazione, non la popolazione residente né il numero di elettori di una votazione precedente.
  3. Controllare i votanti. Nel referendum abrogativo nazionale devono superare la metà degli aventi diritto.
  4. Separare le schede non valide. Bianche e nulle partecipano al totale dei votanti, ma non al confronto tra Sì e No.
  5. Confrontare i voti validi. La risposta favorevole deve ottenere più voti validi di quella contraria.
  6. Attendere i dati definitivi. Affluenza e scrutinio provvisori non sostituiscono la proclamazione ufficiale.

Quando si vota contemporaneamente su più quesiti, i dati devono essere letti separatamente. Il numero dei votanti e quello dei voti validi possono differire da una scheda all’altra; ogni quesito ha quindi il proprio calcolo. Anche il totale degli aventi diritto va preso dalla serie ufficiale associata a quel quesito.

Gli errori più comuni sul quorum

Il primo errore è pensare che ogni referendum richieda il 50% più uno degli elettori. Questa soglia vale per il referendum abrogativo nazionale, non per quello costituzionale e non necessariamente per quelli locali.

Il secondo è calcolare la vittoria dei Sì sul totale degli aventi diritto. La maggioranza richiesta dalla Costituzione si misura sui voti validamente espressi, dopo aver escluso bianche e nulle.

Un terzo errore consiste nel considerare la scheda bianca equivalente a un No. La scheda bianca aumenta la partecipazione, ma non esprime un voto valido. Allo stesso modo, il raggiungimento del quorum non equivale all’approvazione: nel referendum abrogativo rende possibile la decisione, ma resta necessario che i Sì superino i No.

Infine, non ricavare il denominatore dalla popolazione del territorio o da dati provvisori. Gli aventi diritto sono quelli ufficialmente registrati per la consultazione. Una variazione di quel totale cambia anche il primo numero intero superiore alla metà e, di conseguenza, la soglia da raggiungere.

Domande frequenti

Il referendum abrogativo è valido con il 50% esatto dei votanti?

No. Deve partecipare la maggioranza degli aventi diritto, cioè il primo numero intero superiore alla metà: con un milione di elettori servono almeno 500.001 votanti.

La scheda bianca aiuta a raggiungere il quorum?

Contribuisce al numero dei votanti e quindi alla soglia di partecipazione. Non viene però conteggiata tra i voti validi usati per stabilire se prevalgono i Sì o i No. Lo stesso vale per una scheda dichiarata nulla.

La validità del referendum costituzionale richiede il 50% di affluenza?

No. La validità del referendum previsto dall’articolo 138 non dipende da un quorum di partecipazione. Decide la maggioranza dei voti validi, anche quando l’affluenza resta sotto la metà degli aventi diritto.

Qual è il quorum di un referendum comunale?

Dipende dallo statuto e dal regolamento del Comune, oltre che dall’atto di indizione. Senza esaminare quelle fonti non è possibile indicare una percentuale affidabile né stabilire quali effetti produce il risultato.